Con Regolamento UE n. 2021/369(1), la Commissione Europea ha istituito BORIS (BENEFICIAL OWNERSHIP REGISTERS INTERCONNECTION SYSTEM), quale piattaforma di interconnessione dei registri centrali dei titolari effettivi degli Stati membri e servizio centrale di ricerca di tutte le informazioni relative alla titolarità effettiva di società, di altri soggetti giuridici, di trust e di istituti giuridici affini, con la finalità di potenziare la trasparenza in merito alla titolarità effettiva ai fini della prevenzione dell’uso del sistema finanziario per fini di riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo, in linea con le previsioni della Direttiva UE n. 2018/843 (cd V Direttiva Antiriciclaggio) e della Direttiva UE n. 2015/849 (cd IV Direttiva Antiriciclaggio).
BORIS consente un accesso pubblico transfrontaliero in relazione alle informazioni sulle imprese e sulle loro succursali create in altri Stati membri, mediante la comunicazione elettronica tra i registri delle imprese, fornendo informazioni in maniera uniforme agli “utenti qualificati” cui è consentito l’accesso al sistema e che sono costituiti da:
- le FIU (Financial Intelligence Unit), che in Italia sono l’UIF (Unità di Informazione Finanziaria) e le Autorità competenti (MEF; le Autorità di vigilanza di settore; la Guardia di Finanza attraverso il Nucleo Speciale Polizia Valutaria; la Direzione Investigativa Antimafia, la Direzione Nazionale antimafia e antiterrorismo; l’Autorità giudiziaria e le Autorità deputate al contrasto dell’evasione fiscale), ossia le Autorità cui sono attribuite funzioni di responsabilità, a vario titolo, in tema di lotta contro il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo;
- i soggetti obbligati ai fini dell’adeguata verifica della clientela.
Con Provvedimento del 22 marzo 2021, n. 458, coevo all’entrata in vigore di BORIS, il Consiglio di Stato, in esito all’esame del testo del Decreto e dell’allegato tecnico, ha sospeso l’adozione del parere di cui al Decreto previsto dall’art. 21, comma 5 del D.Lgs. n. 231/2007, e ha richiesto al MEF di fornire una serie di chiarimenti.
Diverse le criticità rilevate dal Consiglio di Stato, quali, in via preliminare:
- la mancanza sia formale che sostanziale del concerto da esprimersi da parte del Ministro dello sviluppo economico;
sotto il profilo sostanziale:
- la tecnica legislativa del rinvio utilizzata dal MEF, che invece di tenere distinte le previsioni prescrittive, le istruzioni operative del sito e le specifiche di attuazione le ha compendiate tutte nell’allegato al Decreto, con inevitabile confusione e sovrapposizioni indebite;
- la scarsa chiarezza circa il procedimento e l’attribuzione della competenza in materia rispettivamente di acquisizione e messa a disposizione dei dati e decisione sulle richieste di accesso, quanto all’attribuzione della competenza alla Camera di Commercio; al ruolo dell’Ufficio del Registro delle Imprese e a quello del gestore del servizio informativo nella verifica dei presupposti all’accesso;
- l’assenza di una chiara disciplina dei diritti di segreteria per copie e certificazioni;
- l’omessa valutazione della osservazione del Garante per la protezione dei dati personali, secondo la quale, quanto alla previsione di “ogni documentazione utile a comprova”, bisognerebbe limitarsi soltanto all’acquisizione di quelli assolutamente necessari;
- l’improprietà del lessico adottato con riguardo al “diritto di accesso”, laddove si ingenera una confusione tra l’accesso, riconosciuto alle varie categorie di legittimati a vario titolo, e la consultazione, mentre sulla base della disciplina normativa, si tratta per tutti i soggetti di diritto di accesso ai dati e alle informazioni presenti nelle sezioni e consultabili, mutando solo i presupposti per l’accesso e l’oggetto dei dati consultabili.
Insomma ad oggi, mentre in Europa procedono risoluti sulla questione, BORIS, entrato in vigore il 22 marzo 2021, rimane sospeso per quanto riguarda il Registro Italiano dei Titolari Effettivi.
Parere del Consiglio di Stato